Presentiamo ai nostri lettori la bozza di Statuto che il Consiglio nazionale di Ora-Costituente ha licenziato in vista del Seminario Programmatico del 12 e 13 dicembre.
La commisssione che lo ha sfornato, lo capirà chiunque abbia un po’ di esperienza politica, ha fatto un lavoro enorme, di cui andare fieri.
Ne emerge, al di là di ogni “nuovismo” una architettura organizzativa che tiene assieme le istanze democratiche e partecipative con l’esigenza della massima efficacia operativa.
Su alcuni articoli, otto per la precisione, restano, in seno al Consiglio nazionale, opinioni differenti. Abbiamo evidenziato i punti di contrasto, ovvero otto emendamenti.
Del tutto si discuterà al Tavolo di lavoro dedicato nella due giorni del Seminario. Fermo restando che il tutto verrà comunque consegnato al dibattito precongressuale e quindi al congresso costitutivo che si svolgerà entro l’estate 2016.
Ricordiamo che al Seminario si partecipa su invito. Chi sia interessato davvero a partecipare al Seminario, quindi a darci una mano per dare una casa solida a tutti coloro che sentono loro gli ideali di sovranità nazionale e popolare, di democrazia ed eguaglianza sociale, lo segnali con una mail a: .
QUI le informazioni sull’ordine dei lavori e la logistica.
Statuto Preliminare
Movimento politico
ORA*
* Nome provvisorio e oggetto di discussione del seminario nazionale del 12-13 dicembre
INDICE
II. Gli scopi e le finalità di ORA
5
III.
L’ordinamento interno 6
IV.
L’adesione al Movimento ORA* 9
V.
Doveri e diritti del tesserato 11
VI.
L’Assemblea Nazionale 12
VII.
Il Consiglio Nazionale 16
X.
La Commissione garanzia 22
XI.
La revisione dello Statuto 24
XII.
Norme finali e transitorie 25
* * * * *
I. Preambolo
ORA* è un movimento politico che, raccogliendo l’eredità delle secolari lotte democratiche contro ogni forma di tirannia politica e quelle delle classi lavoratrici per la loro definitiva liberazione socialista, si ispira ai valori di eguaglianza, libertà e fratellanza scolpiti nella Costituzione repubblicana del 1948 e fa suoi i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, tra cui quello che ogni persona è titolare di insindacabili diritti sociali, economici, politici, civili e culturali che ogni governo è tenuto a tutelare.
La Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo che la esercita attraverso un libero voto ed un libero Parlamento, e che la sovranità nazionale non può essere ceduta né devoluta. Se già durante la Prima Repubblica i governi erano venuti meno al dettato ed allo spirito costituzionale, quelli che hanno governato nella “seconda” hanno deliberatamente ceduto a poteri oligarchici esterni altri pezzi decisivi di sovranità, smantellando l’ordinamento costituzionale, in nome della globalizzazione neoliberista. Da quando lo Stato è divenuto un “guardiano notturno” a difesa degli interessi di una esigua minoranza predatoria la coesione sociale è stata distrutta, sono aumentate la povertà, la precarietà, l’esclusione sociale.
Occorre fermare la macchina della globalizzazione poiché conduce al caos geopolitico, alla guerra permanente, alla crescita smisurata delle diseguaglianze sociali, al disastro ecologico globale, alla fine della democrazia. Sappiamo che per cambiare questo stato di cose occorre che molti popoli si liberino dal giogo globalista. Noi siamo in Italia, e siamo tenuti a pensare e lottare per il futuro del nostro popolo, che riguadagnerà un futuro degno solo se l’Italia, cancellando tutti i trattati internazionali di sudditanza, si riprenderà la sua piena sovranità nazionale e ripristinerà l’ordinamento costituzionale.
II. Gli scopi e le finalità di ORA*
Art. 1
ORA* si considera un lievito per riportare i cittadini alla partecipazione politica attiva, per promuovere una vasta mobilitazione popolare che sfoci in una rivoluzione democratica. Quando questa lotta giungerà alla sua tappa decisiva, ORA* si adopererà affinché tutte le forze sovraniste e democratiche formino un Comitato di liberazione nazionale che dovrà prendere in mano, nel momento decisivo, il destino del Paese.
Art. 2
In questa prospettiva ORA* propone la più vasta unità delle forze popolari e democratiche, sarà quindi in prima linea nel fare fronte e nel costituire reti unitarie. Nei casi di ampia e profonda convergenza sia sui fini che sui mezzi —con soggetti politici, movimenti sociali e sindacali, comitati di base dei lavoratori e della società civile— ORA* auspica stringenti patti federativi di unità d’azione.
Art. 3
ORA assume come sue basi programmatiche il Manifesto e la Piattaforma, come modello organizzativo quello descritto nel presente Statuto.
III. L’ordinamento interno
Art. 4
ORA pone, a base del suo funzionamento organizzativo il “centralismo pluralista”: massima democrazia all’interno e massima unità nell’azione pubblica.
Art. 5
Ogni decisione, direttamente ed indirettamente riguardante le tematiche espresse dal Manifestoe dalla Piattaforma Programmatica, adottata democraticamente ovvero approvata dalla maggioranza semplice, quale che sia il consesso, diventa vincolante per ogni tesserato.
Eventuali posizioni di minoranza potranno essere pubblicamente dichiarate all’esterno.
Eventuali posizioni di minoranza su questioni non direttamente riconducibili a Manifesto e piattaforma programmatica potranno essere pubblicamente dichiarate all’esterno garantendo però il supporto logistico allo sviluppo delle azioni politiche decise dalla maggioranza senza ostacolarne lo svolgimento da parte di chi le condivide.
In caso di comportamenti contrari alla Carta dei Valori, in palese contrasto con Manifesto e Piattaforma e atti a boicottare l’azione politica di ORA si rimanda all’Art.58 e successivi.
Proposta Emendamento n.1
L’art. 5 della bozza viene così modificato:
«Ogni decisione adottata democraticamente, ovvero approvata dalla maggioranza semplice, quale che sia il consesso, diventa vincolante per ogni iscritto.Eventuali posizioni di minoranza potranno essere pubblicamente dichiarate all’esterno, fermo restando il sostegno allo sviluppo delle iniziative politiche decise a maggioranza.In caso di comportamenti contrari alla Carta dei Valori, in palese contrasto con Manifesto e Piattaforma e atti a boicottare l’azione politica di ORA si rimanda all’art. 58 e successivi».
Art. 6
La partecipazione ad ORA avverrà attraverso il tesseramento individuando due tipi di adesioni: i membri aderenti ed i membri simpatizzanti.
L’adesione ad ORA avviene sempre a titolo individuale.
Adesioni di associazioni e soggetti collettivi sono possibili solo attraverso l’adesione individuale dei loro affiliati in conformità con l’Art.14.
Art. 7
Si definisce membro aderente colui che interviene nel lavoro del movimento condividendone analisi, tesi ed azione politica. Partecipa a diffondere le proposte e le idee di ORA e contribuisce al suo finanziamento con una quota annuale decisa dall’Assemblea Nazionale. Per l’adesione come membro aderente è necessario essere regolarmente iscritto nel registro membri aderenti e sulla piattaforma digitale, aver sottoscritto la Carta dei Valori del Movimento e lo Statuto.
Il membro aderente ha diritto di voto a tutte le assemblee in ambito nazionale e territoriale e può rivolgersi alla Commissione di Garanzia per la tutela dei diritti sanciti dal presente Statuto.
Nello svolgimento dei processi elettorali interni, i membri aderenti hanno facoltà di suffragio attivo ovvero possono eleggere ma non essere eletti fino ad aver raggiunto almeno un anno di militanza.
Proposta di emendamento N.2
Gli art. 6 e 7 vengono accorpati e modificati come segue:
«L’adesione ad ORA avviene sempre con l’iscrizione a titolo individuale. L’atto del tesseramento implica la sottoscrizione della Carta dei Valori del movimento e l’accettazione dello Statuto.L’iscritto (o aderente) interviene nel lavoro del movimento condividendone tesi ed azione politica; partecipa attivamente ai momenti di dibattito interno (in particolare quelli di tipo congressuale); partecipa a diffondere le proposte e le idee di ORA; contribuisce al suo finanziamento con una quota annuale decisa dall’Assemblea Nazionale.L’iscritto ha diritto di voto in tutte le assemblee in ambito nazionale e territoriale in cui è coinvolto e può rivolgersi alla Commissione di garanzia per la tutela dei diritti e dei principi sanciti nello Statuto».
Art. 8
Si definisce membrosimpatizzante colui che è iscritto alla piattaforma digitale partecipando ai dibattiti online e consultazioni non vincolanti indette dal movimento, firma la Carta dei Valori ma non è obbligato al pagamento della quota annuale. Per la sua limitata partecipazione reale all’azione politica del movimento, il membro affiliato non può partecipare ai processi elettorali interni, non può votare, eleggere né essere eletto. In caso di comportamento scorretto e contrario alla Carta dei Valori, il membro simpatizzante può perdere il diritto di accedere alla piattaforma internet in conformità con l’Art.58 del presente Statuto.
Proposta di emendamento N.3
L’art. 8 viene sostituito come segue:
«Tutte le strutture di ORA, a partire dai Gruppi di Base, favoriscono la partecipazione dei simpatizzanti all’attività politica del movimento. In particolare esse stimolano l’intervento attivo dei simpatizzanti nei momenti di dibattito, anche al fine di agevolare la loro adesione formale all’organizzazione».
Art. 9
È riconosciuto ad ogni membro aderente il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, e di avanzare proposte analitiche e programmatiche al Movimento che, previa valutazione sulla conformità delle proposte ai principi statutari, al Manifesto e alla piattaforma programmatica, le discuterà e le metterà ai voti. Le proposte possono essere avanzate in forma individuale o in forma di mozione collettiva, ed in modo libero ed omologo possono essere diffuse e discusse, individualmente o collettivamente.
Art. 10
Strumenti informativi, comunicativi e formativi di ORA sono il sito web, la piattaforma digitale, il bollettino elettronico quindicinale, eventuali pubblicazioni come notiziari, rassegne, volantini ed eventuali altre iniziative editoriali, convegni e riunioni su temi specifici.
Art. 11
Il patrimonio di ORA è costituito:
a) dagli introiti delle quote di tesseramento annuale;
b) da eventuali sottoscrizioni straordinarie di membri o simpatizzanti, salvo il fatto che quando eventuali sottoscrizioni straordinarie o erogazioni esterne raggiungano la cifra di 5.000 euro la loro accettazione deve essere approvata dal Consiglio nazionale;
c) da beni immobili e mobili, di proprietà o comunque acquistati;
d) da proventi, erogazioni o lasciti da parte di privati, altre associazioni, enti pubblici e privati e da altri proventi comunque collegati alla realizzazione degli scopi del Movimento;
e) da redditi patrimoniali;
f) dalle donazioni del 2×1000 fatte dagli aderenti.
Gli utili e il patrimonio di ORA, sotto qualsiasi forma, devono essere destinati esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dalla Piattaforma e dal Presente Statuto.
Art. 12
La struttura organizzativa si sviluppa su tre livelli: base, regionale e nazionale.
Sono strutture del Movimento a livello nazionale l’Assemblea Nazionale; il Consiglio Nazionale, i Coordinatori Nazionali e i Portavoce Nazionali.
Sono strutture del Movimento a livello regionale l’Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale e il portavoce regionale. [ livello regionale fisso o in forma di coordinamento]
I Gruppi Base a livello territoriale o di settore, se necessario, possono strutturarsi liberamente attraverso degli organi interni quali l’Assemblea di Base, il Consiglio di Base ed un Portavoce.
IV. L’adesione al Movimento ORA
Art. 13
Possono aderire ad ORA tutte le persone fisiche di cittadinanza italiana, o residenti in Italia che abbiano compiuto il 18° anno di età, senza distinzione di razza, sesso e religione. I membri devono condividere i principi fondativi, il Manifesto, la piattaforma programmatica e si impegnano ad agire politicamente rispettando la Carta dei Valori del Movimento ed il presente Statuto.
L’adesione ad ORA è sempre e comunque individuale.
Art. 14
Il movimento prevede in linea di principio l’adesione al proprio progetto politico di soggetti collettivi già organizzati.
Si definisce questa possibilità “adesione collettiva” e si norma mediante i criteri qui individuati:
· Qualsiasi forma di adesione collettiva si tradurrà sempre e comunque in una serie di adesioni individuali e nella confluenza di questi nuovi membri dell’Assemblea Nazionalecon i diritti ed i doveri di tutti gli altri membri aderenti.
· In caso di richiesta di adesione da parte di soggetti collettivi che intendono sciogliersi ed aderire ad ORA si procederà a formalizzare l’adesione individuale dei membri del soggetto richiedente.
· In caso di richiesta di adesione di soggetti collettivi che non intendono sciogliersi ma condividono e sottoscrivono completamente Manifesto , Carta dei Valori e Piattaforma Programmatica, il Consiglio Nazionale deciderà insindacabilmente sulla richiesta di adesione valutando, negli interessi di ORA, la coerenza del soggetto richiedente, la sua affidabilità e la sua consistenza.
· Le adesioni di cittadini appartenenti ad altri partiti o movimenti politici sono vincolate all’adesione collettiva del proprio partito o movimento al progetto di ORA e quindi alle decisioni del Consiglio Nazionale.
· I singoli membri del soggetto richiedente andranno a confluire nell’Assemblea Nazionale (e Regionale) di riferimento (in caso di realtà territoriale e non nazionale).
· Ogni struttura esistente del soggetto richiedente che aderisca al Movimento manterrà la propria gestione ed autonomia come se fosse un Gruppo Base o una rete di Gruppi Base, vincolandosi però a sviluppare le linee politiche decise dall’Assemblea Nazionale e portate avanti dagli organi esecutivi, rispettando il presente Statuto e la Carta dei Valori ed interagendo in armonia con le altre strutture del movimento.
· La partecipazione al processo elettorale interno dei membri appartenenti ad un soggetto collettivo richiedente, in linea con la definizione di membro aderente, potrà avvenire dopo un anno dall’adesione individuale, fatte salve le norme attuative per la costituzione della prima istanza del movimento.
· L’elezione negli organi interni di ORA di membri aderenti che siano anche dirigenti di soggetti collettivi verrà valutata di volta in volta dall’Assemblea Nazionale precedente in fase di ammissibilità delle candidature.
La quota di eletti nel Consiglio Nazionale appartenenti a ciascuna di queste organizzazioni non potrà in ogni caso superare il 10% (o di un individuo nel caso di consiglio formato da meno di dieci persone) del consiglio stesso.
Proposta di emendamento N.4
L’art. 14 viene sostituito come segue:
«L’iscrizione individuale può avvenire in base a tre percorsi: a) adesione individuale semplice, b) confluenza di altri soggetti organizzati, c) adesione di membri di forze organizzate che sottoscrivono un patto federativo (vedi art. 2) con ORA.Nel caso previsto al punto b. il Consiglio nazionale provvederà a formalizzare l’adesione dei singoli membri del soggetto confluito in ORA.Nel caso di cui al punto c., la sottoscrizione di un patto federativo permette ai singoli aderenti del soggetto federatosi l’adesione individuale ad ORA.Tutti gli iscritti hanno identici diritti e doveri».
Art. 15
L’atto formale di adesione avviene con il tesseramento, previo pagamento della quota annuale di sottoscrizione stabilita ogni anno dall’Assemblea Nazionale.
Art. 16
La richiesta di adesione può essere comunicata ad un Gruppo Base già esistente o al Consiglio nazionale nel caso si voglia costituire un nuovo Gruppo di Base. I criteri per la formazione di un nuovo Gruppo Basesono esplicitati nell’Art.48.
Art. 17
Le domande di adesione vengono formalizzate con la consegna della tessera annuale, devono essere indirizzate al Gruppo Base o al Consiglio Nazionale. Esse si intendono automaticamente accettate all’atto di consegna della tessera, a meno che non siano respinte con deliberazione del Consiglio Nazionaleo dell’Assemblea del Gruppo Base. Nel qual caso, il tesserando può far ricorso direttamente all’Assemblea Nazionale.
Art. 18
I tesserati possono recedere in qualsiasi momento dal Movimento dandone comunicazione scritta all’Assemblea del Gruppo Base di competenza o al Consiglio Nazionale, con decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione. Non è previsto il rimborso delle quote.
Art. 19
L’accettazione di adesioni collettive, previa accettazione da parte del Consiglio Nazionale, non invalida la forma individuale di adesione tramite tesseramento annuale e pagamento della quota annuale.
V. Doveri e diritti del tesserato
Art. 20
Ogni membro aderente, compatibilmente alle sue capacità e possibilità, ha il dovere di contribuire fattivamente alla crescita di ORA e al successo delle sue iniziative attuando, in forma creativa, le decisioni collettivamente adottate.
Art. 21
Ogni membro aderente deve partecipare regolarmente alla vita del Gruppo Base territoriale o tematico di cui fa parte, o di costituirne uno mediante le procedure previste.
Art. 22
Egli deve concorrere al finanziamento di ORA versando il contributo annuale —che sarà concordato all’atto dell’ingresso, in misura delle sue capacità— ed eventualmente con sottoscrizioni straordinarie e la devoluzione del 2×1000.
Art. 23
Il membro aderente ha voto deliberativo e voto attivo all’atto della formazione del Consiglio nazionale di organismi direttivi territoriali. Il diritto di voto passivo, ovvero la candidatura a cariche interne si acquisisce dopo 1 anno di militanza in conformità all’Art.7.
Art. 24
Ogni membro aderente ha il diritto di portare nel dibattito interno il proprio contributo, di difendere e far circolare le sue idee come previsto all’Art. 9 del presente Statuto.
Art. 25
Egli può manifestare anche all’esterno il suo eventuale dissenso rispetto alle decisioni adottate, senza che ciò sia però d’ostacolo alla loro esecuzione ed in conformità con gli Art.4 e Art.5 del presente Statuto.
VI. L’Assemblea Nazionale
Art. 26
L’Assemblea Nazionale è l’istanza decisionale fondamentale di ORA, ne stabilisce gli orientamenti politici e le decisioni organizzative.
L’Assemblea Nazionale può convocata dal Consiglio Nazionale in seduta ordinaria (ogni anno), in sessione elettiva (ogni 2 anni) o in seduta straordinaria su richiesta di un terzo dei membri aderenti.
Sono funzioni dell’Assemblea Nazionale:
1. Discutere dell’applicazione delle linee programmatiche e delle campagne stabilite ovvero la linea politica del Movimento;
2. Proporre Modifiche di Statuto e Carta del Valori;
3. Stabilire le pubblicazioni telematiche e cartacee del Movimento;
4. Determinare le modalità di elaborazione del programma politico;
5. Individuare i criteri per la selezione delle liste elettorali a livello nazionale, regionale e municipale;
6. Individuare le linee guida in base al quale elaborare relazioni politiche e alleanze con altri soggetti politici;
7. Ammissione delle candidature per gli organi interni del movimento
8. Eleggere il Consiglio Nazionale formato da 15/30 membri mediante un sistema di liste aperte corretto con criteri di rappresentanza pluralista.
9. Eleggere i Coordinatori e i portavoce nazionali (4)
10. Eleggere la Commissione di Garanzia e il Tesoriere.
11. Decidere la composizione di eventuali gruppi operativi
Il Consiglio Nazionale è sciolto all’apertura della seduta ordinaria elettiva dell’Assemblea Nazionale.
Proposta di emendamento N.5
L’art. 26 viene sostituito come segue:
«L’Assemblea nazionale è l’istanza decisionale fondamentale di ORA, ne stabilisce gli orientamenti politici e le decisioni organizzative, elegge il Consiglio nazionale e la Commissione di garanzia, decide la composizione di eventuali Gruppi operativi. Il Consiglio nazionale è sciolto all’apertura dell’Assemblea nazionale».
Art. 27
L’Assemblea Nazionale è costituita dall’insieme dei membri aderenti di ORA in regola col pagamento della quota annuale.
Il Consiglio Nazionale, nella fase transitoria iniziale di formazione del movimento, valuterà il numero di aderenti e si riserverà la facoltà di convocare tutti i membri nel luogo fisico individuato come sede dell’Assemblea Nazionale.
In una fase successiva, dopo una fase di sperimentazione e al raggiungimento di un numero di membri aderenti incompatibile con la convocazione in uno spazio fisico, le assemblee avverranno in videoconferenza. La convocazione prevederà la presenza fisica dei membri aderenti nei Gruppi Base (o a livello regionale in presenza di numeri contenuti) definiti nodi periferici collegati in videoconferenza da un nodo sorgente, sede reale del dibattito.
Sarà possibile la diretta via web per i membri simpatizzanti che accederanno al sito del Movimento previa registrazione.
Proposta di emendamento N.6
L’art. 27 viene sostituito come segue:
«L’assemblea Nazionale è costituita dall’insieme degli iscritti di ORA in regola con il pagamento della quota annuale.Superata la soglia dei 500 aderenti, la partecipazione all’Assemblea Nazionale sarà riservata ai delegati eletti nei Gruppi di Base, in proporzione al numero degli iscritti.Il Consiglio Nazionale è tenuto a valutare tutte le modalità utili a consentire la massima partecipazione all’Assemblea Nazionale, inclusa la possibilità di un suo svolgimento – previa opportuna sperimentazione – in teleconferenza».
Art. 28
La convocazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria si effettua mediante comunicazione per via telematica (telefonica o postale per i soci sprovvisti del servizio di posta elettronica), da inviarsi almeno sessanta giorni prima della data stabilita (trenta giorni prima, nel caso di assemblee straordinarie).
Dovranno essere chiare in fase di convocazione le seguenti informazioni:
· Ordine del giorno;
· Luogo prescelto (nodo sorgente), ora di inizio e termine dei lavori;
· Lista degli eventuali nodi periferici attrezzati per la videoconferenza;
· Link al sito del Movimento dove accedere mediante registrazione all’Assemblea Nazionale;
· Link alle bozze dei documenti congressuali in discussione
· Data ultima di prenotazione degli interventi dei relatori
· Data ultima di presentazione degli emendamenti alle bozze dei documenti congressuali.
Proposta di emendamento N.7
L’art 28 viene sostituito come segue:
«L’Assemblea Nazionale: a) discute dell’applicazione delle linee programmatiche e delle campagne stabilite; b) delibera su risoluzioni, progetti, programmi e iniziative sottoposti alla sua approvazione da tesserati o organismi del movimento; c) decide sull’avvio di specifiche campagne e iniziative a livello nazionale l’anno successivo ed eventualmente oltre; d) stabilisce le pubblicazioni telematiche e cartacee; e) definisce i contenuti e le modalità di seminari, di convegni e delle altre eventuali iniziative; f) elegge a scrutinio palese — su richiesta di almeno due quinti dei presenti a scrutinio segreto — il Consiglio Nazionale, e sceglie sia il Coordinatore nazionale che il Tesoriere; g) ha facoltà di costituire al proprio interno Commissioni o Gruppi operativi di lavoro».
Art. 29
I lavori dell’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria si articoleranno come di seguito:
Prima fase
Nomina della presidenza su proposta del Consiglio Nazionale. Presentazione e approvazione dell’ordine del giorno. Presentazione dei documenti. Gli interventi dei relatori e dei membri iscritti a parlare dovranno essere ben calibrati nei tempi per permettere a tutti di esprimere la propria posizione. Si individuerà il corpo elettorale attraverso la registrazione dei presenti .
Eventuali richieste di emendamenti o precisazioni in corso d’opera dovranno confluire alla presidenza mediante apporti scritti con limiti di lunghezza ben definiti e verranno riportati a tutta l’assemblea in caso di accertata rilevanza e pertinenza in relazione ai tempi a disposizione.
A seguito della discussione, la presidenza incaricherà una o più commissioni per la sintesi dei documenti e degli emendamenti da votare.
Seconda fase
La votazione avverrà per alzata di mano.
Si valuterà successivamente, in caso di assemblea in videoconferenza, l’utilizzo di procedure di voto su apposita piattaforma web accessibile dal sito web del Movimento (o App) previa registrazione e verifica del corpo elettorale.
Il voto dovrà essere comunque validato dal quorum del 51% dei membri aderenti e funzionerà a maggioranza semplice tranne nei casi previsti dal presente Statuto.
Art. 30
I lavori dell’Assemblea Nazionale Ordinaria con sessione Elettiva si articoleranno come di seguito:
Prima fase
Nomina della presidenza su proposta del Consiglio Nazionale uscente. Presentazione e approvazione dell’ordine del giorno. Presentazione dei candidati e delle liste. Gli interventi dei relatori e dei membri iscritti a parlare dovranno essere ben calibrati nei tempi per permettere a tutti di esprimere la propria posizione. Si individuerà il corpo elettorale attraverso la registrazione dei presenti.
Eventuali richieste di emendamenti o precisazioni in corso d’opera dovranno confluire alla presidenza mediante apporti scritti con limiti di lunghezza ben definiti e verranno riportati a tutta l’assemblea in caso di accertata rilevanza e pertinenza in relazione ai tempi previsti.
Seconda fase
La votazione avverrà per alzata di mano.
Si valuterà successivamente l’utilizzo di procedure di voto su apposita piattaforma web accessibile dal sito web del Movimento (o App) dedicata previa registrazione e verifica del corpo elettorale. In questo caso, il nodo sorgente ed ogni nodo periferico avranno a disposizione un terminale per eseguire le operazioni di voto che verranno poi rese note all’Assemblea dagli amministratori del sito.
Il voto dovrà essere comunque validato dal quorum del 51% dei membri aderenti e funzionerà a maggioranza semplice tranne nei casi previsti dal presente Statuto.
Proposta di emendamento N.8
«Gli art. 29 e 30 vengono soppressi»
Art. 31
Su proposta del Consiglio Nazionale uscente l’Assemblea Nazionale, all’inizio dei suoi lavori, elegge una Presidenza che presiederà allo svolgimento della stessa e approva l’ordine del giorno.
Art. 32
L’Assemblea Nazionale—valida se partecipanti al voto di approvazione almeno la metà più uno dei membri aderenti— delibera a maggioranza semplice dei votanti, fatta eccezione per le modifiche del presente Statuto e per la proposta di scioglimento del movimento. Non è ammesso il voto per delega.
Art. 33
Possono assistere ai lavori dell’Assemblea Nazionale, in veste di osservatori, su invito del Consiglio Nazionale, eventuali delegati di altre organizzazioni o anche semplici simpatizzanti.
Art. 34
Un’Assemblea Nazionale Straordinaria può svolgersi ove essa sia richiesta da almeno un terzo dei membri di ORA.
VII. Il Consiglio Nazionale
Art. 35
Il Consiglio Nazionale è l’organismo collettivo che assume la direzione politica del Movimento tra un’Assemblea Nazionale e l’altra e dispone di tutti i suoi poteri.
Art. 36
Il Consiglio Nazionale, come da Art. 26, è eletto dall’Assemblea Nazionalee di esso fanno necessariamente parte i Coordinatori Nazionali, i Portavoce ed il Tesoriere.
Art. 37
Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di quindici ad un massimo di trenta membri aderenti.
Art. 38
Il Consiglio Nazionale, oltre a funzioni di indirizzo, è tenuto ad applicare le decisioni dell’Assemblea Nazionale. Provvede perciò all’amministrazione ordinaria e straordinaria del Movimento.
Sono funzioni del Consiglio Nazionale:
1. Dare seguito alla linea politica espressa dall’Assemblea Nazionale e adattarla alle circostanze politiche del momento;
2. Elaborare le bozze dei programmi elettorali che dovranno poi essere approvati dall’Assemblea Nazionale attraverso eventuale seduta straordinaria in caso di elezioni;
3. Supportare, verificare e controllare l’attività politica dei candidati eletti nelle istituzioni;
4. Nominare un Comitato di Redazione con i compiti di aggiornamento del sito web, invio del bollettino telematico quindicinale e gestione della piattaforma web del Movimento;
5. Organizzare campagne, manifestazioni, seminari, conferenze e incontri pubblici a carattere nazionale;
6. Coordinare le attività dei Gruppi base;
7. Convocare ed organizzare le Assemblee Nazionaliordinarie e straordinarie;
8. Definire, in ogni tornata elettorale, il procedimento di selezione delle liste elettorali;
9. Definire le strategie e le alleanze in ambito elettorale;
10. Nominare i membri appartenenti ai gruppi di lavoro ed a maggioranza, i relativi coordinatori;
11. Definire, in base alle esigenze del momento, gli indirizzi dei gruppi di lavoro interni al Consiglio Nazionale;
12. Approvare preventivi di campagne elettorali e campagne specifiche a livello nazionale;
13. Approvazione bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio;
14.Nomina del Revisore dei Conti.
Art. 39
Nell’adempimento delle sue funzioni e nel rispetto del presente Statuto, il Consiglio nazionale prende tutte le decisioni politiche che ritiene necessarie purché in linea con la linea decisa durante la precedente fase assembleare. Queste decisioni sono vincolanti in conformità all’Art.5 per i membri aderenti ed i Gruppi Base. Nel caso un gruppo qualificato (30% ??dei membri aderenti) di membri aderenti ritenga una decisione presa dal Consiglio Nazionale non in linea con le volontà assembleari potrà convocare una consultazione nazionale (anche online) per proporre l’istanza al movimento ed eventualmente correggerla.
Art. 40
Le riunioni del Consiglio Nazionalesono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le delibere del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 41
I membri del Consiglio Nazionalepossono essere destituiti dall’Assemblea Nazionale o mediante referendum interno. Per iniziare un processo di revoca del mandato per via referendaria di un membro del Consiglio Nazionale sarà necessario portare il consenso del 30% dei membri aderenti. Il Consiglio Nazionale agendo con azione collegiale organizzerà il processo elettorale di revoca della carica del membro sfiduciato avendo cura che il corpo elettorale chiamato ad esprimersi sia quello che precedentemente aveva eletto il membro in questione. I referendum revocatori sono sempre di carattere individuale.
Art. 42
Il Consiglio Nazionale può invitare alle sue sessioni in veste di osservatori, singoli membri aderenti che hanno diritto alla parola ma non di voto.
Art. 43
Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma ogni trenta giorni. Tiene i verbali delle sue sedute.
Art. 44
Il Consiglio Nazionale è tenuto, attraverso apposita Circolare telematica interna, ad informare tempestivamente membri aderenti e Gruppi Base delle decisioni prese.
Art. 45
Il Consiglio Nazionale convoca l’Assemblea Nazionale, ne propone l’ordine del giorno, ed ha facoltà di convocarne una straordinaria. Il tutto nei termini come esposti dall’Art.26.
Art. 46
Il Consiglio Nazionale, allo scopo di ottenere la massima efficienza, elegge una segreteria organizzativa ed un Comitato di redazione del sito web
Art. 47
I Coordinatori Nazionali, i Portavoce e il Tesoriere Nazionalesono eletti dall’Assemblea Nazionale.
I Coordinatori Nazionali raccordano l’attività nazionale con quelle locali, tengono stabili contatti con i Gruppi Base.
I Portavocecurano le relazioni con le altre forze politiche e coi mezzi di comunicazione.
Il Tesoriereè responsabile della gestione economica del Movimento, verificando la riscossione delle quote e delle altre eventuali entrate, nonché al pagamento delle spese e delle obbligazioni contratte. Egli cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli e ne fornisce regolare rapporto agli iscritti ed all’Assemblea Nazionale. In caso di dimissioni o sfiducia, è fatto obbligo al Consiglio Nazionale nominare un Coordinatore, un Portavoceo un Tesoriere provvisorio tra un’Assemblea Nazionale Elettiva e l’altra. Coordinatori, Portavoce e Tesoriere rispondono dei loro atti all’AssembleaNazionale ed al Consiglio Nazionale e possono essere revocati mediante referendum. Per iniziare un processo di revoca del mandato per via referendaria è necessario il consenso del 30% dei membri aderenti. Il Consiglio Nazionale agendo con azione collegiale organizzerà il processo elettorale di revoca della carica del soggetto sfiduciato avendo cura che il corpo elettorale chiamato ad esprimersi sia quello che precedentemente lo aveva eletto. I referendum revocatori sono sempre di carattere individuale.
VIII. I Gruppi Base
Art. 48
In ogni città o zona omogenea in cui ci siano almeno cinque membri aderenti si deve costituire Gruppo Base di ORA. Ogni Gruppo Base verrà convalidato da opportuna procedura di verifica ed approvato dal Consiglio Nazionale.
Art. 49
Il Gruppo Base è l’istanza basilare di ORA. È un’unità di lavoro e di discussione che organizza l’attività pubblica regolare mettendo in pratica le decisioni dell’Assemblea Nazionale e le deliberazioni del Consiglio Nazionale.
All’interno del Gruppo Base avviene tutta l’attività politica intesa come partecipazione, analisi e discussione politica, confronto con le istituzioni locali. I Gruppi di Base sono legati al territorio o ad un ambito particolare ben definito ed in sintonia con i punti programmatici nazionali, agiscono in modo indipendente per quel che riguarda le forme di lavoro e le attività da svolgere. Il collegamento e la collaborazione tra Gruppi Basein senso orizzontale è desiderabile ed auspicabile.
Un Gruppo Base si strutturerà a autonomamente a livello organizzativo per espletare le seguenti funzioni:
◦ adatta la linea politica nazionale del movimento su scala locale.
◦ traduce in contesto locale i principi programmatici del movimento.
◦ garantisce l’accesso a tutti i membri aderenti e affiliati alle procedure di discussione e di voto durante l’Assemblea Nazionale.
◦ Determina i principi di formazione delle liste elettorali comunali.
◦ Determina relazioni ed le alleanze elettorali a livello comunale.
◦ Coordina attività con altri Gruppi Base.
◦ Supporta, verifica e controlla l’attività politica dei candidati eletti nelle amministrazioni comunali.
◦ In comuni e territori grandi potranno coesistere più gruppi di base che si dovranno semplicemente coordinare tra di loro.
Art. 50
Il Gruppo Base è sovrano nel decidere le modalità con cui applicare le decisioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.
Art. 51
Il Gruppo Base elegge un proprio coordinatore/portavoce ed è tenuto a svolgere con regolarità le proprie riunioni. In caso di realtà complesse e secondo le esigenze, il Gruppo Base può darsi una struttura più articolata eleggendo e definendo le funzioni di un organo esecutivo: il Consiglio Base.
Art. 52
Il Gruppo Base prima dell’Assemblea Nazionale è tenuto a svolgere la propria assemblea plenaria dedicata alle questioni affrontate dall’ordine del giorno previsto e attrezzare spazi e strumenti necessari per l’eventuale collegamento in videoconferenza.
Art. 53
Il Gruppo Base può adottare a maggioranza semplice proprie risoluzioni o deliberazioni in armonia con quelle degli organismi superiori.
Art. 54
Il Gruppo Base ha potere di sanzione, tranne l’espulsione.
Art. 55
Più Gruppi Basepresenti nella stessa regione possono stabilire tra loro un rapporto di coordinamento su base regionale.
Art. 56
I Gruppi Base, se coordinatesi su scala regionale, possono eventualmente eleggere propri organismi territoriali di coordinamento al solo scopo di dare sistematicità e forza alle loro iniziative. Eventuali adesioni collettive da parte di soggetti strutturati presenti in contesti omologhi agiranno in coordinamento come se fossero Gruppi Basedel Movimento per conseguire gli obiettivi del Movimento.
Art. 57
I Gruppi Base rilasciano le tessere, ovvero decidono dell’ingresso di uno o più nuovi membri aderenti. Essi hanno la facoltà di respingere eventuali richieste di ingresso con voto segreto a maggioranza qualificata. Il tesserando respinto, può appellarsi al Consiglio Nazionale che, sentite le motivazioni del Gruppo Base può deliberare in merito. Eventuali conflitti tra Gruppo Base e Consiglio Nazionale sulle adesioni saranno risolte direttamente dall’Assemblea Nazionale.
IX. Le sanzioni
Art. 58
Il boicottaggio attivo delle decisioni del Movimento, o la violazione delle norme del presente Statutoe della Carta dei Valori, da parte di organismi del Movimento o di singoli tesserati, comportano delle sanzioni, che devono essere sempre fondate e circostanziate.
Art. 59
Queste sanzioni sono: il biasimo, la sospensione temporanea, la radiazione, l’espulsione.
Il biasimo è la stigmatizzazione dell’operato di un membro che abbia disatteso i suoi impegni o contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o della Carta dei Valori. La sospensione toglie temporaneamente al membro aderente che abbia violato seriamente lo Statuto o abbia ostacolato nell’attività esterna le decisioni collettivamente adottate, diritti quali il voto deliberativo. La sospensione non può durare più di sei mesi. La radiazione è l’esclusione dal Movimento. L’espulsione è una misura che colpisce colui che abbia commesso violazioni estremamente gravi e non contempla la riammissione nei ranghi del Movimento.
La sanzione prevista per il comportamento scorretto di un membro simpatizzante consiste nella cancellazione del login alla piattaforma internet del movimento e quindi l’esclusione dalle consultazioni ed elaborazioni online del movimento.
Art. 60
L ’Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale e i Gruppi Base hanno essi soli il potere di sanzione. Ogni membro aderente può fare richiesta di sanzione.
Art. 61
Ogni sanzione può essere appellata davanti al Consiglio Nazionale o all’Assemblea Nazionale, può altresì essere oggetto di una richiesta di investigazione da parte della Commissione di Garanzia. La richiesta di appello non annulla l’eseguibilità della sanzione, che può essere annullata o sospesa solo da una decisione formale dall’organismo immediatamente superiore a quello emanante.
X. La Commissione garanzia
Art. 62
L’Assemblea Nazionaleelegge una Commissione di garanzia composta da almeno tre membri aderenti possibilmente di formazione giuridica.
Art. 63
C’è incompatibilità tra l’appartenenza al Consiglio Nazionale e alla Commissione di Garanzia.
Art. 64
La Commissione di Garanziaè garante del rispetto e dell’osservanza delle norme statutarie da parte di tutti i membri aderenti e simpatizzanti e di tutti gli organismi, Consiglio Nazionale compreso. Eletta dall’Assemblea Nazionale ordinaria in sessione Elettiva, rende conto della sua attività all’Assemblea successiva.
Art. 65
Ogni membro aderentepuò indirizzare alla Commissione di Garanzia denunce specifiche su eventuali casi di violazione dello Statuto.
Art. 66
In relazione ai casi che prende in esame, la Commissione si pronuncia sulla consistenza e la materialità dei fatti ascritti ad uno o più membri o ad un organismo politico.
Art. 67
La Commissione di Garanzia non è una giuria ma i suoi poteri istruttori e di investigazione sono illimitati ed ogni tesserato o organismo, è tenuto a recarsi alle sue eventuali convocazioni e ad assecondare le sue indagini.
Art. 68
La Commissione di Garanzia, svolge una requisitoria, non ha poteri sanzionatori.
Art. 69
La Commissione di Garanzia sottopone le sue conclusioni, espresse in forma analitica e chiara, all’Assemblea Nazionale, al Consiglio nazionalee Gruppi Base per consentire loro di emettere un giudizio o una sanzione sulla base di un accertamento rigoroso dei fatti.
Art. 70
In nessun caso le conclusioni della Commissionedi Garanzia sospendono l’esecuzione di una sanzione o rimettono in causa le decisioni adottate dagli organismi sanzionanti.
Art. 71
Nel caso le conclusioni della Commissione di Garanzia si opponessero a quelle di questi organismi, il contenzioso sarà risolto dall’Assemblea Nazionale sulla base dei due rapporti, uno della Commissione di Garanzia e l’altro dell’organismo sanzionante.
Art. 72
L’Assemblea può quindi, sentite la Commissione di Garanzia, l’organismo sanzionatorio ed eventualmente il sanzionato, modificare. sospendere o annullare, una sanzione eventualmente comminata.
Art. 73
La Commissione di Garanziaha il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale con voto consultivo.
XI. La revisione dello Statuto
Art. 74
Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un’Assemblea Nazionale, con delibera a maggioranza qualificata ( 2/3 ), sia sugli aventi diritto al voto cioè i membri aderenti, sia sul risultato stesso del voto.
Art. 75
Gli eventuali regolamenti dell’Assemblea Nazionale e quelli interni degli organismi di cui è composto il Movimento debbono essere conformi allo Statuto.
Art. 76
Le proposte di modifica del presente Statutopossono essere presentate all’Assemblea Nazionale:
a) dal Consiglio Nazionale;
b) da almeno un quinto dei membri aderenti in regola con il pagamento delle quote.
XII. Norme finali e transitorie
Art. 77
Il presente Statuto, come la Carta dei Valoriallegata, entra in vigore all’atto della sua approvazione, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, dal Congresso costitutivo.
Art. 78
Il nome del partito è ORA
La sede in……………………
Il movimento politico ORA assume come proprio simbolo…..
ORA potrà costituire sedi di rappresentanza e organizzative in ogni comune o regione del territorio italiano.
Il Consiglio Nazionale è responsabile del simbolo e ne autorizza l’uso secondo il regolamento approvato.
La durata del movimento è illimitata.
That's amore.