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UN FUORILEGGE AL QUIRINALE

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[ 16 giugno ]

Art. 241 CODICE PENALE: DELITTO CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO

Che Mattarello sia diventato Presidente della Repubblica per Grazia ricevuta, ovvero su mandato della frazione politica più supina ai poteri eurocratici, non c’è alcun dubbio.
Il Nostro non perde occasione per ribadire il suo europeismo, per sostenere che il processo unionista di smantellamento dello Stato nazionale e quindi della Costituzione deve procedere a passo svelto, costi quel che costi — di qui il suo sostegno alla Controriforma Renzi-Boschi.

In occasione del suo viaggio in Romania Matterello ha anzi testualmente affermato:

«Possiamo fuggire dalla realtà e girare la testa indietro verso un tentativo antistorico di recupero, da parte degli Stati, di sovranità in realtà solo apparenti, rinunciando così alla tante conquiste di questi anni…oppure possiamo tenere lo sguardo rivolto verso il futuro, verso il completamento dell’Unione, che passa attraverso istituzioni comuni, con il rafforzamento di quelle esistenti e la creazione di nuove».

Chiaro? Mattarello ci dice apertis verbis che la sovranità statuale italiana è oramai “solo apparente”,  e che occorre disfarsi delle parti ancora residue di questa sovranità.

Abbiamo quindi, alla testa dello Stato, non un guardiano della sovranità nazionale e popolare, bensì un suo demolitore.

Non si tratta solo che Mattarello viene meno ai doveri sanciti dalla Costituzione. 
Si tratta anche di un reato penale:

Dispositivo dell’art. 241 Codice Penale 

Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello stato (artt. 241-313)  

Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche. 

Ratio Legis
Tale reato rappresenta la più grave fattispecie contro la personalità dello Stato, di conseguenza la ratio dello stesso si ravvisa nell’esigenza di tutelare il bene giuridico dell’integrità del territorio, la sua indipendenza ed unità.

2 pensieri su “UN FUORILEGGE AL QUIRINALE”

  1. Simone ArticoloUno Boemio dice:

    Va rilevato che nel 2006, il parlamento a trazione centrodestra ha approvato delle modifiche al codice penale (si presume per salvaguardare la lega secessionista) introducendo nello specifico nel testo dell' Art.241 la frase "chiunque compia atti violenti".Purtroppo, questa modifica rende del tutto inefficace la denuncia di Sollevazione nei confronti di Mattarella, che comunque dimostra ancora una volta la sua dipendenza verso un'ideologia che finirà per assoggettare i popoli europei alla dittatura dei mercati.Riferimenti:http://www.camera.it/parlam/leggi/06085l.htmArticoloUno

  2. Redazione SollevAzione dice:

    Formalmente Simone Articolo Uno ha ragione.A seguito della riforma avvenuta con legge 24 febbraio 2006, n. 85 la condotta di cui all'Art. 241, si concentra, come segnalato dalla giurisprudenza, sul compimento di atti violenti diretti e idonei, rendendo quindi necessario un accadimento casualmente idoneo a produrre uno degli eventi indicati nella norma.Nella sostanza, tuttavia, resta che è di inaudita gravità, viste le funzione che la carta attribuisce al Presidente della Repubblica, che questi sia una testa d'ariete proprio per demolire la sovranità nazionale.Allora la modifica del 2006 al dispositivo del 241 Cp, può essere letta sotto una diversa luce. Non era solo per mettere in guardia la Lega Nord, ma per legittimare giuridicamente gli attentati non violenti o armati, alla sovranità nazionale, e quindi coprire le spalle agli euristi che andranno di lì in poi ad assumere rilevanti cariche istituzionali.

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