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QUAESTIONES D€ REFERENDI SUBTILITATIBUS (1…?) di Luciano Barra Caracciolo

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[ 27 settembre ]


(Il punto interrogativo nel titolo è dovuto all’incertezza sulla proseguibilità del lavoro svolto sul blog: la shadow-censura dei links permane…)

1. Cominciamo dal quesito: secondo alcuni costituzionalisti, il quesito al referendum sulla riforma costituzionale sarebbe “corretto”.


Ceccanti, utilizza un argomento formale-testuale: “le prassi seguite finora sui referendum che riguardano la conferma di riforme costituzionali sono chiare. Il quesito ha sempre riprodotto testualmente il titolo della legge di modifica approvata”.

Ma questo costituzionalista, ordinario di diritto pubblico comparato, già senatore per il partito principale proponente della riforma:
“oltre ad essere uno tra gli ispiratori del progetto del Partito Democratico ed eletto all’Assemblea Costituente (ndr; di tale partito), è anche uno dei principali autori dello Statuto del PD…
Da sempre[3] sostenitore della necessità di riformare la Costituzione[4], prende più volte posizione a favore del sì al referendum costituzionale dichiarando, tra l’altro, agli inizi del 2016: “Dubito che l’opinione pubblica, al di là delle appartenenze politiche e culturali, voglia tenersi un sistema che ci potrebbe far ricadere nell’impasse del 2013 per la formazione del Governo e che in assenza di una Camera delle autonomie scarica i conflitti sulla Corte costituzionale. Il Presidente del Consiglio ci ha messo la faccia perché è la riforma che giustifica la prosecuzione della legislatura, ma il quesito è soprattutto su una indifferibile riforma, giusta nel merito che resterà anche dopo Renzi e che in realtà nella sua elaborazione era stata condivisa, sin dai lavori della Commissione di esperti del Governo Letta, anche dall’intero centro-destra” (sic, ex multis, il sunto di Wikipedia).

2. Più improntata a una ricostruzione problematica del quesito, in virtù della maggior distanza da propensioni politiche personali, risulta dunque la valutazione di Ainis:
“Purtroppo il vizio, se così si può dire, è all’origine. Risulta dalla tendenza ad attribuire alle leggi titoli accattivanti, con intuizioni che hanno solo un obiettivo di resa comunicativa.
I precedenti ci sono e i primi che mi vengono in mente sono il decreto definito Salva Italia o la legge sul mercato del lavoro chiamata Jobs Act. Ma anche il governo Monti si distinse con un nome particolarmente ammiccante come il decreto Crescita Italia. L’effetto, quando si passa al referendum su modifiche costituzionali, è che come in uno specchio il quesito riporta il titolo della legge…
All’origine dovevano accorgersi in parlamento anche di quale titolo andavano approvando. Non si può obiettare ora quando, purtroppo, tutto è stato fatto”.
Dubitiamo, per come sono andate le votazioni nelle due camere, che qualcuno, anche volendo, potesse far notare, e formulare diversamente, la natura “comunicativa e accattivante” del titolo.

3. Però è vero che ormai quello che troverete sulla scheda elettorale è questo:


Mentre, per fare un esempio, altrettanta verosimiglianza e “resa” di quel che i cittadini saranno chiamati a decidere, avrebbe potuto rivestirla questa versione alternativa del quesito che trovate subito sotto; che, tra l’altro, non condivido pienamente, perché fa risaltare aspetti casta-cricca-corruzione-spesa-pubblica-improduttiva-per-la-politica, e non ne emerge, invece, il punto fondamentale della riforma, cioè la €uropean connection, cioè la vera posta in gioconel referendum:


4. Ma il “vizio” di impostazione logico-giuridica del fronte del “no”, è cosa di cui non ci si può stupire.
Fa parte di un frame sempre più radicato e inestirpabile nell’opinione di massa: scollegare la riforma costituzionale dalla questione europea, è l’altra faccia dell’atteggiamento per cui l’euro è sbagliato e porta all’austerità “cattiva”, ma rimane comunque una scelta irreversibile a fronte dei presunti “costi” dell’€xit, che vengono regolarmente sovrastimati, mentre si tace sui costi, in crescita esponenziale, del rimanere nella moneta unica.

5. Come rendersi conto della €uropean connections, ve lo indico in una breve sintesi suddivisa in semplici steps:
a) prendete il testo della riforma costituzionale col raffronto del testo originario della Costituzione del 1948;

b) verificate il testo dei “nuovi” articoli artt. 55 – “Le Camere”: cioè conformazione, struttura e “mission” istituzionale delle Camere- e 70 – “La formazione delle leggi”: cioè procedure econtenuti generali, ma anche “tipizzati”, della funzione legislativa, ripartiti per competenze tra le due “nuove” Camere; e quindi definizione delle procedure in base a cui, certe leggi, con certi contenuti, devono esserci immancabilmente, violandosi altrimenti il dettato costituzionale, sia quanto alla mission che all’oggetto deliberativo delle Camere stesse-;

c) vi accorgerete, dunque, che l’effetto aggiuntivo più eclatante, rispetto alle previsione della Costituzione del 1948 è che “la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” è divenuta un contenuto super-tipizzato e dunque, potere-dovere immancabile, della più importante funzione sovrana dello Stato (quella legislativa): ergo, la sovranità italiana è, per esplicito precetto costituzionale, vincolata, per sempre, ad autolimitarsi attraverso l’adesione alla stessa UE che, per logica implicazione, diviene un obbligo costituzionalizzato.

d) Non potrebbe dunque non essere, lo Stato italiano, parte dell’Unione, così com’è (dato che la previsione costituzionale non parla di alcuna iniziativa tesa alla revisione e al dinamico aggiornamento dei trattati stessi), altrimenti il parlamento, cioè il teorico massimo organo di indirizzo politico-democratico, non sarebbe in grado di adempiere al suo dovere costituzionalizzato.

ADDENDUM: sottolinerei, senza perderci troppo tempo, che se si è sentito il bisogno di questa interpolazione costituzionale su mission e configurazione contenutistica della funzione legislativa, evidentemente una ragione c’è (v. infatti il successivo n.4):

6. E, infatti, questo non può che avere riflessi sulla stessa propensione della Corte costituzionale a sindacare, con effettività e concreta comprensione della natura delle politiche che ci impone l’Unione europea, la violazione dei principi immodificabili della Costituzione (da parte dell’imposizione di tali politiche).
Queste nuove formulazioni appaiono avere una potenziale funzione omogenea a quella già avutasi con l’altra “grande” riforma imposta dall’Unione €uropea: il nuovo art.81 con il “pareggio di bilancio”.
E, rispetto alla “consapevolezza” mostrata finora dalla Corte, il rischio è del tutto identico: nel costante conflitto tra tali previsioni costituzionali e i principi fondamentali che definiscono i diritti indeclinabili dei cittadini in una Repubblica fondata sul lavoro (cioè sull’obbligo statale di perseguimento di politiche economiche e fiscali di “pieno impiego”), la Corte non scorgerà alcuna esigenza di ristabilire una gerarchia”, tra le fonti (dato che la Costituzione primigenia è superiore a quella derivante da revisione) nonché tra i valori storici della democrazia (norme “economiche”, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, non sarebbero, infatti, capaci di incidere sui rapporti sociali e politici. Cioè l’ordine politico-sociale sarebbe indifferente all’assetto economico, lasciato alla insindacabile ideologia perseguita dai trattati!).

7. Concludendo (sul punto riforma & €uropa), autocito una mail inviata a un amico con cui ci dolevamo delle difficoltà “a sinistra” – incluse quindi le ragioni esposte dai comitati per il “no”- a trattare con consapevolezza e senso della realtà la questione €uropea:
Non era affatto difficile portare all’attenzione dei non-colti e dei semicolti il legamecogente della riforma con l’€uropa. Era certamente più facile rispetto a qualsiasi altro aspetto: risparmi di spesa, semplificazione istituzionale, potenziamento dell’esecutivo e “governabilità: tutti elementi su cui infatti si litiga strenuamente perché oggettivamente contraddittori nel testo.
Ed infatti: basta vedere gli artt.1 e 10 della riforma (che ne sono il clou): si costituzionalizza l’obbligo di attuare il diritto UE come mission del parlamento e sostanza immancabile della funzione legislativa.
E’ probabilmente l’unico aspetto precettivo non controvertibile di tutta la riforma.
Ergo, l’adesione all’UE-M, COSI’ COM’E’, risponde ora a un obbligo costituzionale, dato come presupposto indefettibile (superando le “giustificazioni” imposte dell’art.11 Cost. che si tenta di bypassare definitivamente): ciò impedirà, con forza ancor più travolgente, alla Corte cost. di sindacare qualsiasi aberrazione proveniente dall’UEM e renderà il diritto UEM integralmente e incondizionatamente superiore a ogni fonte nazionale.

Ma i “nostri” per evidenziare questo aspetto assolutamente centrale della riforma, avrebbero dovuto litigare con tutto lo Stato maggiore dei costituzionalisti ventoteniani (dalla Z. di Zagrelbesky…etc).. Invece se ne sono altamente strafregati:et pour cause.
Faccio notare, cosa che rileva rispetto allo stesso Lapavitsas, che neppure in Grecia sono giunti a manipolare il testo costituzionale per rendere irreversibili l’UE e l’euro.

8. Magari, un una prossima occasione, – essendo il referendum ormai fissato per il 4 dicembre (concomitante, pensate un po’, col rinnovo del voto presidenziale in Austria), e quindi non mancando il tempo a disposizione- approfondiremo la “sostanza” della legittimità costituzionale della revisione…”costituzionale”.
Una riforma il cui oggetto referendario non solo è vincolato da un quesito prestabilito nella versione “accattivante e comunicativa” sopradetta, non solo ha oggetti talmente multipli e diversificati, nonché sfuggenti agli stessi elettori (come quello attinente all’€uropa), da non poter essere riassumibili in alcun modo in un unico quesito ragionevole e intelleggibile; ma una riforma che, in più, ha un contenuto e un titolo-quesito che sono anche stati prestabiliti dall’Esecutivo.
Un Esecutivo che gestirà la campagna referendaria come una prova, una vera e propria “ordalia”, per la prosecuzione del suo mandato e della legittimità della maggioranza parlamentare che lo sostiene.



*Fonte: Orizzonte 48

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