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MLADIC, BERLUSCONI E LA SOVRANITÀ di Piemme

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[ 22 novembre 2017 ]

Oggi sono avvenuti due fatti che il “senso comune globalista” vorrebbe far passare come “normali” e che “normali” non sono per niente.

Il primo è la condanna all’ergastolo per “crimini contro l’umanità” e “genocidio” ai danni del generale serbo Ratko Mladic.

Chi ha pronunciato il verdetto? 
Il Tpi, ovvero il Tribunale internazionale per i crimini di guerra costituito proprio per le guerre che portarono alla fine dell’ex Jugoslavia, meglio conosciuto come Tribunale dell’Aia (istituito nel maggio del 1993 con la risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite).

Ratko Mladic

Il secondo fatto è la prima udienza della Corte Europea sui diritti dell’uomo sul caso Berlusconi, ovvero sulla decisione del parlamento italiano di farlo decadere da senatore e considerarlo incandidabile in base alla Legge Severino.

Cosa hanno in comune questi due fatti al netto della siderale differenza tra i due casi (la sanguinosa guerra civile in Jugoslavia e la misere vicende della “seconda repubblica”), e tra i due personaggi: un generale e combattente (mito vivente per milioni di serbi) ed un puttaniere miliardario che si crede di essere un grande statista?

Hanno in comune la natura e le funzioni dei due soggetti giuridici a cui è affidato il verdetto di colpevolezza o innocenza; in tutti e due i casi corti giudiziarie sovranazionali a cui è stata conferita l’ultima parola, considerati quindi organismi di diritto internazionale che hanno una primazia su quelli nazionali.

Seppure asimmetrici —Mladic portato a giudizio contro la sua volontà davanti ad una Corte a cui non riconosce alcuna legittimità, Berlusconi che al contrario invoca un intervento da parte di una Corte sovranazionale contro le decisioni di un tribunale e di un Parlamento nazionali— i due casi non solo hanno in comune il paradigma dei “diritti umani”, essi sono un’altra prova del predominio della tendenza globalista, che è sì anzitutto economica, ma che si manifesta in modo cogente anche sul piano giuridico.

E’ quello che viene chiamato “globalismo giuridico” o “diritto cosmopolitico”, il primato del diritto internazionale e della sua obbligatorietà su quelli nazionali. Non è questa la sede per approfondire origine e natura del “globalismo giuridico”. Basti dire che suoi massimi esponenti sono stati Hans Kelsen e Norberto Bobbio (al suo seguito Luigi Ferrajoli). Per questi giuristi cosmopoliti, in nome di un’irenica e pacificata comunità universale gli stati nazionali dovevano cedere sovranità, a favore di un “ordinamento giuridico globale” fondato su una lex mondialis valida erga omnes, e articolato in organismi che avessero potere di sanzione assoluto. 

Nata a sinistra, ovvero dal grembo del pensiero liberale progressista, questa idea del “diritto cosmopolitico”, si è dimostrata, sul piano pratico, del tutto funzionale al dominio del globalismo occidentale e imperialistico. Se non agli stati nazionali ed ai popoli, a quali poteri ubbidiscono infatti queste Corti giudiziarie globali? Appunto alle entità imperiali sovranazionali in atto (gli USA) o in potenza (Unione europea), ove USA e UE sono paladini e sentinelle degli interessi dei settori più potenti del capitalismo bancocratico e iper-finanziarizzato, ovvero di un pugno di multinazionali.

A prescindere quindi dai presunti crimini imputati a questo o a quello, il problema è se riconoscere a simili Corti globali la facoltà di giudicare e comminare sanzioni. Noi riteniamo che questa facoltà non debbano averla e che debba dunque essergli revocata. Da chi? Ma ovviamente proprio dagli Stati nazionali. Fossimo noi al governo nel nostro Paese, non solo rescinderemmo unilateralmente dai Tratti come quelli fondativi della Ue e dell’euro, ma pure da quelli che hanno istituito sia le corti penali internazionali sotto egida formale ONU. Ciò vale, in barba alle aspettative di Berlusconi, per quella europea sui diritti umani, che non può e non deve avere alcuna autorità di annullare e abrogare una norma votata da un Parlamento nazionale che per quanto solo formalmente rappresenta la sovranità popolare.

5 pensieri su “MLADIC, BERLUSCONI E LA SOVRANITÀ di Piemme”

  1. fabio campedelli dice:

    Sursum corda , che le elite italiane pensano alla sovranità e alla fine dell'euro piu' di noi . Ieri ho dovuto aprire un nuovo conto corrente presso Unicredit , mi hanno fatto firmare oltre al limite di protezione di 100.000 euro per depositante anche la valuta del rimborso : Euro o LA VALUTA DELLO STATO IN CUI RISIEDE IL TITOLARE DEL DEPOSITO .Non sara' mica riferito a un Tedesco o a un Inglese o Americano che sia ,vero ? Chi ha orecchie da capire , capisca .

  2. Anonimo dice:

    FabioHai fatto caso se questa clausola fosse presente anche nei contratti di qualche anno fa?

  3. chiunque scriva ciò che vuole dice:

    Il rimborso nella valuta del Paese di residenza è una facoltà di cui può avvalersi l'avente diritto, non un obbligo. In ogni caso vale il corso delle rispettive monete al momento dell'operazione. La norma è in applicazione della diretiva Europea e risale al 2016. (Ex D.Lgs. 15/2/2016, n.30 e Direttiva Europea 2014/49/UE del 16/4/2015).Questo criterio valeva comunque anche prima, il cittadino che ha spostato la propria residenza in un altro Paese può trasferire colà anche i propri risparmi e ovviamente, se ha scelto intelligentemente un Paese al di fuori dell'area euro (Stati scandinavi o dell'Est europeo) il trasferimento avverrà col sistema "swift" e nella valuta locale.

  4. fabio campedelli dice:

    E' un' INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE , quindi da firmare obbligatoriamente PRIMA della stipula del contratto , dell' 11-2016 .Infatti ci sono delle postille che fanno riferimento a varie Leggi del 2016 .

  5. giuseppe pelazza dice:

    Forse l'estensore dell'articolo non sa che la convenzione europea comunemente detta dei diritti dell'uomo risale al 1950 e non ha nulla a che veder con la UE. Alla Corte di Strasburgo si devono, ad esempio,le condanne dell'Italia per il sovraffolamento carcerario, per le norme che consentivano di condannare per dichiarazioni di "pentiti" che si sottraevano alla verifica dibattimentale, per la censura della corrispondenza dei detenuti,per le condanne per il reato, costruito dai giudici, di "concorso esterno", che ha affermato la contrarietà alla convenzione dell'ergastolo ostativo, ecc. Insomma, non è possibile travisare la realtà.Un simile travisamento vanifica le conseguenti teorizzazioni. Giuseppe Pelazza

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