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PRESCRIZIONE: UNA SCHEDA CRITICA

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[ 13 novembre 2018 ]

Eravamo intervenuti sulla questione della “prescrizione”, cavallo di battaglia di Cinque Stelle dando la parola al Presidente di Magistratura democratica Riccardo De Vito, fortemente contrario.

Il M5s così presenta la cosa:

«Con lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, non ci sarà più nessuna “campanella” a salvare i delinquenti. Non assisteremo più allo spettacolo assurdo di persone riconosciute colpevoli dal tribunale, magari condannate a diversi anni di carcere, che semplicemente la passano liscia perché il processo è durato troppo e non c’è più tempo per una sentenza definitiva. (…) Sospendere la prescrizione dopo “il primo grado” significa che i “reati” commessi da truffatori, ladri, evasori, corrotti e tanti altri non “scadono”».

Alla fine le due forze di governo hanno trovato un compromesso:  il provvedimento entrerà in vigore nel 2020. Torniamo sull’argomento con una scheda.


* * *
LA PRESCRIZIONE. CHE COS’È. 
A CHE COSA SERVE. PERCHÉ COSÌ NON VA
di Elisa Chiari

La prescrizione è  un istituto di diritto (in questo caso penale, ma esiste anche nel civile) che fa sì che ci sia un termine entro il quale un reato può essere perseguito dalla legge, per evitare di celebrare processi quando lo Stato non ha più interesse a punire il fatto e a reinserire il reo, essendo trascorso troppo tempo. Non avrebbe senso processare un nonno di famiglia, nel frattempo diventato integerrimo, per una rissa commessa in gioventù. Non è un male anzi, è un principio di civiltà giuridica, il problema semmai è nelle norme che stabiliscono come viene applicata. 
La prescrizione esiste con modalità diverse i tutti i Paesi democratici di civil law (quelli come l’Italia fondati su un sistema di leggi scritte, un po’ diverso nei sistemi di common law come l’Inghilterra in cui il diritto è fondato sul precedente) essenzialmente per tre ragioni.
1. Quando un fatto è troppo lontano nel tempo, l’interesse dello Stato e della società a vederlo sanzionato affievolisce. Non per caso generalmente si prescrivono prima i reati di minore gravità e, nella maggior parte dei casi, non si prescrivono mai i gravissimi, come l’omicidio volontario aggravato, la strage, i crimini contro l’umanità.
2. Quando lo Stato non interviene a perseguire il reato in tempo utile diventa difficile ricostruire una verità, perché gli anni dilavano le tracce del fatto dalla realtà e dalla memoria delle persone.
3. La fissazione di un termine oltre il quale un reato non può più essere perseguito dovrebbe “sanzionare” l’inerzia dello Stato nell’azione penale: se non si muove per tempo, non può più farlo, anche per evitare che chi ha commesso un reato, anche lieve, si trovi a doverne rendere conto magari dopo quarant’anni quando ormai è una persona diversa e la società non ricorda più.
NON TUTTI I REATI SCADONO
La prescrizione è la data di scadenza di un reato: quando scatta “scade” anche il processo che si conclude con proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione. Il termine si calcola sulla base del massimo della pena previsto nel Codice penale, ed è proporzionato alla gravità del reato. I reati puniti con l’ergastolo, come l’omicidio volontario o la strage, non cadono mai in prescrizione.

L’ANOMALIA ITALIANA

  

In Italia, a differenza che in altri Paesi l’orologio della prescrizione penale, che scatta al momento in cui il reato viene commesso, non si ferma al compimento di determinati atti dello Stato né al rinvio a giudizio, né al più tardi dopo la sentenza di primo grado (come avviene – con meccanismi diversi comunque volti a evitare che la prescrizione del reato avvenga a processo in corso – in molti altri sistemi) ma continua a correre anche in secondo grado e dopo fino alla pronuncia della sentenza definitiva in Cassazione.

PRESCRITTI O ASSOLTI?

Capita sovente, soprattutto ai potenti incappati in un processo, di salutare la sentenza che certifica l’avvenuta prescrizione come se fosse un’assoluzione: non è così, non esattamente. Se il giudice ritiene che al momento dell’intervenuta prescrizione il reato non sia stato accertato è obbligato a pronunciarsi per l’assoluzione. Diversamente, se sussiste un sospetto di colpevolezza o magari anche la prova piena (cosa che solo le motivazioni della sentenza possono chiarire nei dettagli), deve dichiarare l’avvenuta prescrizione.

LA LEGGE EX CIRIELLI

  

Nel 2005, una legge, la cosidetta ex Cirielli, ha dimezzato la prescrizione per gli incensurati: il risultato è che una corruzione che prima del 2005 si prescriveva in 15 anni ora si prescrive in 7, una violenza sessuale che prima si prescriveva in 22 anni e mezzo ora si prescrive in 12 e mezzo e via seguitando. La legge in realtà era stata proposta da Edmondo Cirielli per aumentare la prescrizione in caso di recidiva. Emendamenti intervenuti in Parlamento – denunciati da molti come ad personam ­– l’hanno tradotta in una mannaia  su molti processi: di qui la qualifica di “ex” Cirielli, perché il testo della legge, così modificato, è stato rinnegato anche dal suo relatore che non ha voluto legarlo al proprio nome.

LAVORO SPRECATO

La prescrizione scatta al momento in cui il reato è stato commesso, ma sovente, a meno che chi lo commette non venga preso con le mani nel sacco o che non parta una denuncia, la notizia di reato arriva alla magistratura o alle forze dell’ordine molto dopo. Si pensi ai casi di corruzione che spesso restano per anni sottotraccia, prima che ne emerga un indizio, si pensi al disastro ambientale i cui effetti sulla salute delle persone possono rivelarsi anche dopo anni. Se è vero che la prescrizione in sé serve anche a evitare l’inerzia della giustizia (e in Italia agisce talvolta anche come improprio calmiere a una patologica e multifattoriale lunghezza del processo), è almeno altrettanto vero che in molti casi, concepita com’è, ne vanifica il lavoro e l’efficacia, perché quando si scopre che un reato è stato commesso la possibilità di assicurare alla giustizia il colpevole, completando i tre gradi di giudizio, in un sistema con procedure molto complicate e con moltissimi processi in corso (due tra i fattori responsabili di processi innaturalmente lunghi), risulta minata in partenza da termini troppo stretti.

LA RIFORMA DEL 2017

  

Nel 2017 è intervenuta una riforma che ha sospeso per un tempo fisso (al massimo 18 mesi) la prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo grado e dopo la condanna in appello. Quale sia l’esito di questa riforma al momento non è noto. Essendo una norma di diritto sostanziale (che modifica il Codice penale) non può essere infatti retroattiva e non si applica ai reati commessi prima della sua entrata in vigore. Per vederne gli effetti reali sul sistema è necessario dunque che i processi relativi giungano a sentenza definitiva. Ci vorrà tempo, per ora conosciamo solo le perplessità di alcuni addetti ai lavori che vedono nell’ancoraggio alla sola sentenza di condanna una sperequazione tra imputati (assolti e condannati in primo grado) di fronte a una sentenza egualmente non definitiva.

* Fonte: Famiglia Cristiana

2 pensieri su “PRESCRIZIONE: UNA SCHEDA CRITICA”

  1. Anonimo dice:

    Io lo scrivo da modestissimo cittadino.Sono stato imputato di diffamazione a mezzo stampa, quindi assieme al direttore del quotidiano che pubblicò la mia lettera, dall'ex vicesindaco del mio paese. Dopo qualche udienza arrivò la prescrizione. Ma io, con la prescizione, non ebbi modo di difendermi e nella lettera nulla c'era di offensivo, tanto che alla prima udienza il mio accusatore al suo interrogatorio per difendersi fece dichirazioni che gli fecero fare la figura di vero e prorio imbecille. Ma prescritto il processo penale, si salvò il processo civile che fu superato con un accordo tra le parti in cui, per chiuderla lì, io versavo all'imbecille 1.000 euro per la sua presuta onorabilità offesa. Ma io non potei mai esporre le mie ragioni.Se questo è amministrare la Giustizia!E sono convinto che la denuncia in Procura sia stata accettata da magistrati di destra legati a Forza Italia per fare un favore ad elementi di Forza Italia di cui l'ex vicesindaco era associato.Non ho mai capito perché io abbia dovuto pagare i 1.000 euro, mentre il direttore del giornale ne uscì completamente e non subì alcuna prospettiva di processo civile.Se questo è amministrare la Giustizia!

  2. Eros Cococcetta dice:

    La giustizia in Italia è come giocare alla roulette. I giudici immersi in cavilli e controcavilli spesso perdono la qualità più importante che è il BUON SENSO COMUNE e quindi emettono sentenze che sono il contrario di quello che dovrebbero essere: condannano gli innocenti e assolvono i colpevoli. Per avere giustizia bisogna essere fortunati e trovare un giudice che è all'altezza. E' vero che per avere una sentenza non si può aspettare una vita, ma la prescrizione come è adesso per i reati minori è una presa in giro. La prescrizione deve finire con la sentenza di 1° ma poi bisogna stabilire un tempo limite per l'appello e la Cassazione, il che significa che bisogna aumentare gli organici della giustizia e snellire al massimo il processo: riforma del codice di procedura penale (ma anche di quello civile), 100 articoli in tutto, poche regole chiare e senza eccezioni, 4 anni per la sentenza di appello e 3 per quella di Cassazione.

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